Struttura
Associativa
Art.
11
la
vita associativa
1.
L’Azione
Cattolica Italiana, riconosciuta dalla Chiesa come singolare forma di
ministerialità laicale, attraverso la propria vita associativa,
intende realizzare, nella comunità cristiana e nella società civile,
una specifica esperienza, ecclesiale e laicale, comunitaria e
organica, popolare e democratica, in piena rispondenza alla propria
natura e alle proprie finalità, delineate dalle norme fondamentali
del presente Statuto.
2.
La
vita associativa dell’Azione Cattolica Italiana pone al centro la
persona, che vuole servire nel suo concreto itinerario di formazione
cristiana; è rivolta alla crescita della comunità cristiana nella
comunione e nella testimonianza evangelica; è animata dalla tensione
all’unità da costruire attraverso la valorizzazione dei doni che le
provengono dalle diverse condizioni ed esperienze di quanti
partecipano alla sua vita.
3.
L’Azione
Cattolica Italiana, condividendo il quotidiano impegno della
evangelizzazione a cui tutta la Chiesa è chiamata, intende operare
affinché la comunità cristiana, attraverso la condivisione e il
dialogo, sia sempre più aperta alla missione, all’annuncio,
all’incontro. Quale associazione ecclesiale di laici, assicura il
proprio apporto affinché nella concretezza delle condizioni storiche
venga ricercato e proposto il senso vero dell’uomo e della sua
dignità, i valori della vita e della famiglia, della pace e della
solidarietà, della giustizia e della misericordia.
4.
L’Azione
Cattolica Italiana realizza con la Diocesi in cui è presente una
relazione organica che si esprime nella dedicazione dei singoli
associati e dell’Associazione alla propria Chiesa particolare. A tal
fine essa intende offrire, con la propria soggettività associativa,
un contributo originale e significativo alla crescita della comunità
diocesana.
Art. 12
l’ordinamento associativo
1.
L’Azione
Cattolica Italiana è costituita come associazione ecclesiale di laici
a livello nazionale e a livello diocesano.
2.
Ciascuna
Associazione diocesana è organicamente suddivisa in associazioni, in
primo luogo con riferimento alle comunità parrocchiali, e
in gruppi.
3.
L’Associazione
nazionale mantiene un costante e articolato rapporto sia con gli
aderenti sia con le Associazioni diocesane, in particolare attraverso
il Collegamento Regionale.
4.
L’Azione
Cattolica Italiana, per corrispondere a specifiche esigenze formative
e pastorali, propone itinerari differenziati secondo le età e le
condizioni di vita. Riunisce i bambini ed i ragazzi nell’Azione
Cattolica dei Ragazzi e i giovani e gli adulti in due Settori.
Art.
13
il
progetto formativo
1.
L’Azione
Cattolica Italiana persegue le proprie finalità attraverso un
progetto formativo unitario e organico che offre ad ogni persona, con
la partecipazione alla vita associativa, un accompagnamento
finalizzato alla crescita di una matura coscienza umana e cristiana,
grazie a percorsi permanenti, organici e graduali, attenti alle
diverse età, alle condizioni e agli ambienti di vita, ai diversi
livelli di accoglienza della fede.
2.
Il
progetto formativo dell’Azione Cattolica fa proprio il cammino della
comunità cristiana e si inserisce in esso, approfondendolo e
aprendolo alle esigenze della testimonianza laicale. Suo obiettivo è
quello di far scoprire e vivere la grazia del battesimo, attraverso la
messa a frutto della vocazione e dei doni naturali e spirituali che
ogni credente ha ricevuto; aprire alla sapienza cristiana con cui
leggere la vita e orientarne le scelte; preparare alla testimonianza
evangelica e al servizio ecclesiale proprio dell’Azione Cattolica.
Art.
14
la
programmazione
1.
L’Azione Cattolica Italiana attua il
proprio servizio attraverso una specifica programmazione, che intende
esprimere la partecipazione e la corresponsabilità
dell’Associazione, ad ogni livello, nel complessivo cammino della
comunità ecclesiale e offrire il suo impegno di animazione cristiana
nella società civile.
Art.
15
l’adesione all’azione
cattolica italiana
1.
L’appartenenza
all’Azione Cattolica Italiana costituisce una scelta da parte di
quanti vi aderiscono per maturare la propria vocazione alla santità,
viverla da laici, svolgere il servizio ecclesiale che l’Associazione
propone per la crescita della comunità cristiana, il suo sviluppo
pastorale, l’animazione evangelica degli ambienti di vita e per
partecipare in tal modo al cammino, alle scelte pastorali, alla
spiritualità propria della comunità diocesana.
2.
Possono
aderire all’Azione Cattolica Italiana quei laici che, accettandone
la natura e i fini, intendono partecipare alla sua vita associativa.
3.
L’adesione all’Azione Cattolica Italiana si effettua
aderendo all’Associazione costituita nella propria Diocesi e, attraverso
di essa, all’Associazione nazionale.
4.
L’adesione
è personale: si manifesta ed è accolta nelle forme stabilite dal
Consiglio nazionale.
Art.
16
l’azione cattolica dei
ragazzi
1.
L’Azione
Cattolica Italiana, ad ogni livello, è aperta ai bambini ed ai
ragazzi.
2.
L’Azione
Cattolica Italiana attraverso l’Azione Cattolica dei Ragazzi:
a)
offre ad essi una organica esperienza di vita ecclesiale e di
impegno missionario realizzata a misura delle varie età;
b)
attua il suo compito formativo e missionario attraverso la vita
di gruppi differenziati secondo le esigenze;
c)
condivide con le famiglie e con la comunità ecclesiale
l’impegno alla formazione umana e cristiana dei bambini e dei
ragazzi, attraverso educatori, giovani e adulti di Azione Cattolica,
specificamente preparati.
Art.
17
diritti e doveri dei soci
1.
Ciascun
socio con l’adesione all’Azione Cattolica Italiana assume la
responsabilità di prendere parte attiva alla vita associativa e di
contribuire – con la preghiera e con il sacrificio, con lo studio e
con l’azione – alla realizzazione delle finalità
dell’Associazione.
2.
L’adesione
all’Azione Cattolica Italiana attribuisce al socio il diritto di
partecipare, direttamente a livello di base e attraverso
rappresentanti agli altri livelli, alla elezione degli organi
collegiali dell’Associazione e alla determinazione delle sue scelte
fondamentali.
3.
Le
condizioni, le forme e i modi per l’esercizio dei diritti di
partecipazione attribuiti statutariamente al socio sono definiti con
specifica normativa regolamentare.
4.
La
partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita associativa viene
curata attraverso le forme e i modi più appropriati per realizzare il
loro pieno coinvolgimento.
5.
Gli
educatori e i responsabili dell’Azione Cattolica dei Ragazzi
rappresentano i bambini e i ragazzi aderenti alla Azione Cattolica
Italiana negli organi dell’Associazione secondo le modalità
stabilite nelle norme statutarie e regolamentari.
Art.
18
la struttura associativa
1.
Gli
organi dell’Associazione nazionale e delle associazioni diocesane
dell’Azione Cattolica Italiana sono:
a) l’Assemblea, che esercita la
funzione elettiva per la formazione del Consiglio e delibera in ordine
agli atti normativi di specifica competenza, agli obiettivi e alle
linee programmatiche pluriennali, allo scioglimento
dell’Associazione;
b) il Consiglio, al quale spettano:
la funzione elettiva per la formazione della Presidenza; la
definizione e la verifica della programmazione associativa, nel quadro
degli obiettivi e delle linee approvate al riguardo dall’Assemblea;
le funzioni deliberative dei regolamenti e dei documenti di indirizzo;
la determinazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto,
delle quote associative; la approvazione del bilancio preventivo e del
conto consuntivo annuali;
c) la Presidenza, che provvede alla
gestione dell’Associazione nel quadro di quanto stabilito
dall’Assemblea e dal Consiglio, secondo le rispettive competenze;
d) il Presidente, al quale spetta di
esercitare le funzioni di rappresentanza, di garantire l’unitarietà
e la collegialità nell’Associazione e
di assicurare il pieno funzionamento dei suoi organi.
2.
Oltre alle funzioni generali sopra
indicate, agli organi dell’Associazione nazionale e a quelli delle
Associazioni diocesane spettano le specifiche competenze loro
rispettivamente attribuite dalla normativa statutaria.
Art.
19
l’attribuzione delle
responsabilità associative
1.
Gli
organi dell’Associazione nazionale e delle associazioni diocesane
sono costituiti nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa
statutaria e regolamentare, secondo criteri di rappresentatività,
tenendo conto delle componenti proprie della realtà associativa.
2.
Quando
per l’attribuzione di un incarico si richiede di eleggere o di
designare un aderente che appartiene ad una determinata componente
dell’Associazione, le relative procedure devono prevedere la
partecipazione al voto di tutti i componenti dell’organo cui compete
la votazione; il Regolamento stabilisce le norme per le candidature.
3.
Gli
incarichi direttivi hanno la durata di un triennio e possono essere
rinnovati consecutivamente solo per un secondo triennio.
4.
Gli
incarichi direttivi degli organi collegiali sono di regola affidati
tenendo conto della opportunità che siano presenti uomini e donne,
giovani e adulti.
5. I Presidenti,
a tutti i livelli (nazionale, diocesano e locale), sono nominati
dall’Autorità ecclesiastica competente, su proposta dei rispettivi
Consigli.
6.
Nei
Consigli (nazionale, regionali, diocesani e locali) il diritto di voto
è esercitato soltanto da chi vi partecipa in virtù di carica
elettiva.
TITOLO SECONDO
L’Associazione diocesana e le sue
articolazioni
Art.
20
l’associazione
diocesana
1.
L’Associazione
diocesana riunisce tutti i laici che nella Diocesi aderiscono
all’Azione Cattolica Italiana.
2.
Essa
offre alla Chiesa particolare, in cui è inserita, il proprio
specifico contributo per la formazione di un laicato adulto nella
fede, per la crescita nella comunione della comunità ecclesiale e per
la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione
storica.
3. Ogni Associazione diocesana è parte dell’unica
Associazione nazionale alla cui vita contribuisce attraverso la
propria esperienza associativa. Le Associazioni diocesane sono legate
tra loro da un vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno
formativo, culturale ed economico.
4.
L’Associazione
diocesana si articola in Associazioni
territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale; può
dare vita, nel suo ambito, a Gruppi costituiti allo scopo di attuare
la missione propria dell’Associazione in rapporto a specifiche
condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti; più Gruppi,
operanti nella Diocesi per i medesimi fini in un medesimo ambito,
possono essere collegati e costituire un Movimento diocesano
dell’Azione Cattolica Italiana.
Art.
21
l’ordinamento
dell’associazione diocesana
1.
L’Associazione
diocesana è retta dallo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana e da
un Atto normativo diocesano, adottato nei modi previsti ed in
conformità a quanto disposto dal
presente Statuto e specificato dal suo Regolamento di
attuazione.
2.
L’Atto normativo diocesano è
approvato dall’Assemblea e diviene operativo a seguito della
favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e
regolamentare nazionale espressa dal Consiglio nazionale.
Art.
22
gli organi
dell’associazione diocesana
1.
L’Atto
normativo dell’Associazione diocesana disciplina la composizione, le
modalità di formazione, la specificità delle funzioni, nel quadro di
quelle indicate dal presente Statuto, e il funzionamento degli organi
associativi, fermi restando i seguenti principi:
a) all’Assemblea
diocesana devono essere chiamati a partecipare i componenti il
Consiglio diocesano, i rappresentanti delle Associazioni, dei Gruppi e
dei Movimenti dell’Azione
Cattolica Italiana formalmente costituiti nella Diocesi;
b)
il Consiglio diocesano deve essere composto in misura
maggioritaria dai membri eletti dall’Assemblea, dai Segretari dei
Movimenti costituiti e inoltre dai membri di Presidenza che non siano
già consiglieri;
c)
della Presidenza diocesana devono far parte, oltre al
Presidente diocesano, da due a quattro Vicepresidenti (giovani e
adulti), per seguire le finalità associative con riferimento ai
Settori, il Responsabile dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, il Segretario e l’Amministratore;
d) il Presidente è
nominato dall’Ordinario Diocesano su proposta del Consiglio
diocesano; gli altri componenti la Presidenza sono eletti dal
Consiglio.
Art.
23
le articolazioni
dell’associazione diocesana
e le associazioni parrocchiali in particolare
1.
L’Atto
normativo dell’Associazione diocesana disciplina inoltre le
condizioni e le modalità per la costituzione delle associazioni, dei
Gruppi e dei Movimenti in cui l’Associazione stessa si articola;
definisce altresì le loro strutture organizzative essenziali e le
regole di funzionamento e di collegamento.
2.
In
particolare, per quanto riguarda le Associazioni parrocchiali, la
normativa adottata dalle singole Associazioni diocesane deve
rispondere ai seguenti principi:
a) l’Associazione
parrocchiale è formata da tutti i laici della Parrocchia che
aderiscono all’Azione Cattolica Italiana;
b)
nell’Associazione parrocchiale possono costituirsi gruppi
come prima vitale esperienza associativa;
c)
la struttura organizzativa dell’Associazione parrocchiale
deve essere definita garantendo: la partecipazione di tutti gli
aderenti attraverso un organo assembleare; un Consiglio per la
programmazione, gestione e verifica, rappresentativo della realtà
associativa; un Presidente, che ne promuove e coordina l’attività,
curando anche la piena collaborazione con il Parroco e la comunità
parrocchiale.
3.
Al
fine di rispondere a specifiche esigenze del contesto pastorale e di
consentire un efficace sviluppo associativo, l’Atto normativo
diocesano può prevedere sia forme di collegamento territoriale
intermedio tra Parrocchia e Diocesi per le Associazioni parrocchiali
di quel territorio (unità pastorali), sia strutture
dell’Associazione diocesana intermedie tra Diocesi e Parrocchie
(vicarie, zone pastorali, decanati…); può essere prevista altresì
la costituzione di Associazioni interparrocchiali.
TITOLO
TERZO
L’Associazione nazionale e
il collegamento regionale
Art.
24
L’associazione
nazionale
1.
L’Associazione
nazionale riunisce tutti i laici che nelle Diocesi aderiscono
all’Azione Cattolica Italiana.
2.
Essa offre
alle Chiese particolari che sono in Italia il proprio specifico
contributo per promuovere e sostenere la crescita dei fedeli e delle
comunità ecclesiali nella fede, nella comunione e nella testimonianza
del Vangelo; a tal fine assicura la propria collaborazione alla
Conferenza Episcopale Italiana e agli organismi pastorali di cui essa
si dota.
3.
L’Associazione
nazionale è al servizio delle associazioni diocesane e ne promuove la
vita, la comunione e le forme più efficaci di reciproco collegamento.
4.
Essa
studia e delibera le linee e gli obiettivi e cura gli impegni comuni
per l’attuazione dei fini dell’Azione Cattolica Italiana in ordine
ai temi che hanno dimensioni nazionali e internazionali.
5.
Aderisce
al Forum Internazionale di Azione Cattolica.
Art.
25
gli organi
dell’associazione nazionale
1.
Gli organi
dell’Associazione nazionale sono regolati dal presente Statuto e dal
Regolamento di attuazione adottato dal Consiglio nazionale.
Art.
26
l’assemblea nazionale
1.
L’Assemblea
nazionale è composta, in base a specifica normativa regolamentare:
a)
dai Presidenti delle Associazioni diocesane;
b)
da uno o più rappresentanti eletti dalle Assemblee diocesane a
seconda della consistenza numerica di ciascuna Associazione diocesana
– e, all’interno di questa, delle sue componenti – in base a
criteri stabiliti in sede regolamentare;
c)
dai componenti del Consiglio nazionale.
2. L’Assemblea
nazionale definisce gli obiettivi e le linee programmatiche
dell’Azione Cattolica Italiana ed elegge il Consiglio nazionale
dell’Associazione.
Art.
27
il consiglio nazionale
1.
Il
Consiglio nazionale è composto da 21 membri eletti dall’Assemblea
nazionale secondo criteri di rappresentatività e modalità stabiliti
in sede regolamentare, dai Delegati regionali, dai membri della
Presidenza nazionale che non siano già consiglieri e da un Segretario
per ciascuno dei Movimenti nazionali costituiti.
2.
Il
Consiglio nazionale:
a)
assume la responsabilità della vita e delle attività
dell’Associazione nazionale, in attuazione degli obiettivi e delle
linee programmatiche indicati dall’Assemblea nazionale; studia,
promuove e cura le iniziative dell’Associazione nazionale; delibera
la partecipazione dell’Azione Cattolica Italiana ad associazioni e
organismi ecclesiali internazionali;
b)
nei modi e nelle forme stabiliti in sede regolamentare, formula
la proposta per la nomina del Presidente nazionale da parte della
Conferenza Episcopale Italiana ed elegge gli altri componenti la
Presidenza nazionale;
c)
delibera i Regolamenti per la formazione e il funzionamento
degli organi associativi e per l’attuazione del presente Statuto;
d)
approva il sistema formativo dell’Associazione e i documenti
di indirizzo per la vita associativa;
e)
delibera annualmente il bilancio preventivo e il conto
consuntivo;
f)
dispone la convocazione ordinaria dell’Assemblea nazionale a
scadenza triennale e la convocazione straordinaria della stessa quando
necessario per rispondere a specifiche particolari esigenze della vita
associativa.
Art.
28
la
presidenza nazionale
1.
La
Presidenza nazionale è composta dal Presidente nazionale, da quattro
Vicepresidenti (due giovani e due adulti), per seguire le finalità
associative con riferimento ai settori, dal Responsabile dell’Azione
Cattolica dei Ragazzi, dal Segretario generale e dall’Amministratore.
Essi partecipano collegialmente alle funzioni proprie di tale organo
e, in questo quadro, curano gli specifici compiti che possono essere
loro affidati ai sensi della normativa statutaria e regolamentare.
2.
La
Presidenza nazionale:
a)
promuove lo sviluppo della vita associativa, attraverso la
partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari
livelli, e ne garantisce l’unità;
b)
cura la programmazione organica e coordina l’attività
associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise
dall’Assemblea nazionale e nel quadro degli indirizzi
e delle decisioni assunte dal Consiglio nazionale;
c)
cura costanti rapporti di comunione e di collaborazione con le
comunità ecclesiali e con gli organismi attraverso i quali i Pastori
ad esse preposti esercitano congiuntamente il loro ministero;
d)
assicura la stabile collaborazione dell’Associazione con le
strutture nazionali di coordinamento dell’apostolato dei laici.
Art.
29
il presidente nazionale
1.
Il
Presidente nazionale promuove e coordina l’attività della
Presidenza; convoca e presiede il Consiglio nazionale; presiede
l’Assemblea nazionale;
garantisce l’unitarietà e la collegialità nell’Associazione;
rappresenta l’Associazione nazionale dell’Azione Cattolica
Italiana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli
effetti giuridici.
Art.
30
i movimenti nazionali
1.
I
Movimenti dell’Azione Cattolica Italiana tra di loro simili
costituiti a livello diocesano si collegano in Movimenti nazionali.
2. La costituzione e la struttura dei Movimenti
nazionali sono approvate dal Consiglio nazionale con regolamento,
prevedendo, per quanto attiene agli organi e alle loro funzioni: il
Congresso nazionale del Movimento, l’Equipe nazionale eletta dal
Congresso, il Segretario nazionale
eletto dal Congresso e ratificato dal Consiglio nazionale
dell’Azione Cattolica.
3. Il Segretario di ogni Movimento può far parte della
Presidenza secondo forme e modi stabiliti dal Consiglio e in base a
criteri di promozione della loro specifica esperienza missionaria e di
condivisione della vita associativa.
Art.
31
il collegamento regionale
1.
In
ciascuna regione ecclesiastica è costituito il Consiglio regionale
dell’Azione Cattolica Italiana con le seguenti funzioni:
a)
favorire il collegamento fra le Associazioni diocesane della
regione;
b)
curare l’attuazione delle finalità associative che
richiedono iniziative a livello regionale;
c)
promuovere rapporti più efficaci tra i livelli diocesano e
nazionale dell’Azione Cattolica Italiana;
d)
collaborare all’azione pastorale della Conferenza Episcopale
regionale;
e)
curare i rapporti con le Istituzioni civili in ordine alle
tematiche territoriali che coinvolgono le finalità proprie
dell’Associazione;
f)
deliberare il proprio regolamento interno.
2.
Il
Consiglio è formato dalle Presidenze e da un Segretario per ciascuno
dei Movimenti costituiti delle associazioni diocesane della regione
ecclesiastica.
3.
Il
Consiglio elegge il Delegato regionale che lo presiede e lo
rappresenta nel Consiglio nazionale.
4.
Nell’espletamento
delle sue funzioni di promozione e coordinamento il Delegato è
coadiuvato da una Delegazione regionale, eletta dal Consiglio.
5.
Partecipa
alle attività del collegamento regionale un Sacerdote Assistente
nominato dalla Conferenza Episcopale regionale.
TITOLO
QUARTO
Norme di carattere amministrativo
Art.
32
i
contributi associativi
1.
I
soci dell’Azione Cattolica Italiana contribuiscono personalmente,
nei modi stabiliti dal Regolamento e secondo le proprie possibilità,
al finanziamento delle attività dell’Associazione locale, diocesana
e nazionale.
2.
La
misura dei contributi associativi è fissata annualmente dal Consiglio
diocesano sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio nazionale.
3.
Le
quote o contributi mediante i quali i soci concorrono al finanziamento
delle attività associative non sono trasmissibili né rivalutabili.
Art.
33
l’attività
dell’azione cattolica italiana
quale attività senza scopo di lucro
1.
Le
Associazioni nazionale, diocesane e locali dell’Azione Cattolica
Italiana sono rispettivamente distinti centri di imputazione di
interessi giuridici e non hanno scopo di lucro; esse non
distribuiscono in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la
distribuzione siano imposte dalla legge.
Art.
34
la
gestione amministrativa
1.
La
responsabilità della amministrazione di ciascuna Associazione
diocesana e dell’Associazione nazionale spetta alla rispettiva
Presidenza, che ne affida la cura all’Amministratore, eletto dal
Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un Comitato per
gli affari economici, con funzioni consultive definite dal
Regolamento.
2.
Il
Comitato per gli affari economici di ciascuna Associazione diocesana
è composto dall’Amministratore, che lo presiede, e almeno da due
soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio
diocesano su proposta del Presidente diocesano.
3.
Il
Comitato per gli affari economici dell’Associazione nazionale è
composto dall’Amministratore, che lo presiede, e da quattro soci
competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio nazionale,
su proposta del Presidente nazionale.
4.
A
livello parrocchiale, la responsabilità della amministrazione è
assunta dal Consiglio ed è esercitata secondo le competenze e i modi
indicati dall’Atto normativo diocesano.
Art.
35
il
funzionamento dei servizi e degli uffici
1.
Per
ciascuna Associazione diocesana e per la Associazione nazionale il
Segretario generale assicura il funzionamento dei rispettivi uffici e
servizi e ne è responsabile nei confronti della Presidenza.
2. Il Segretario
generale è eletto dal Consiglio su proposta del Presidente.
parte
seconda
norme finali
Art.
36
le
modifiche statutarie
1.
Ogni
eventuale modifica al presente Statuto deve essere approvata
dall’Assemblea nazionale validamente costituita con la presenza dei
due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della
maggioranza degli aventi
diritto; le modifiche così approvate diventano operative dopo la
ratifica da parte della Conferenza Episcopale Italiana.
Art.
37
i
regolamenti d’applicazione
1.
I
Regolamenti relativi alle materie di cui al presente Statuto sono
approvati dal Consiglio nazionale con il voto favorevole della
maggioranza degli aventi diritto.
Art. 38
relazioni con fuci,
meic e mieac
1.
Le
relazioni tra l’Azione Cattolica Italiana e la Federazione
Universitaria Cattolica Italiana (fuci),
il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC), il Movimento di
Impegno Educativo di Azione Cattolica (MIEAC) sono regolate attraverso
accordi con tali organizzazioni. Gli accordi comprendono, in
particolare, le disposizioni concernenti l’inserimento di
rappresentanti della FUCI, del MEIC e del MIEAC negli organi
dell’Azione Cattolica Italiana, nonché di rappresentanti
dell’Azione Cattolica Italiana negli organi di tali organizzazioni.
2.
Il
Regolamento di attuazione adottato dal Consiglio nazionale recepisce
gli accordi di cui al primo comma e li armonizza con le restanti
disposizioni regolamentari.
Art. 39
lo
scioglimento dell’Associazione
1.
Lo
scioglimento dell’Associazione nazionale è deliberato
dall’Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aventi
diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte della Conferenza
Episcopale Italiana.
2.
Il patrimonio residuo, effettuata la
liquidazione, è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe, nel
rispetto della normativa che regola gli Enti non commerciali; la
relativa delibera è assunta dal Consiglio nazionale col voto
favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentita la Conferenza
Episcopale Italiana.
Art.
40
norma di rinvio
1. Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si
fa riferimento alle norme canoniche e c