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é nata la Cooperativa Sociale " OASI" é nata la Cooperativa Sociale " OASI"

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 38136/21308

  

                              STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE

  

                                                               TITOLO I

                                     Denominazione ‑ sede ‑ durata ‑ scopi

 

 

Art. 1

 

E' costituita la Cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata COOPERATIVA SOCIALE OASI  SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" da ora in poi chiamata semplicemente Cooperativa.

 

Art. 2

 

La Cooperativa ha sede in Torremaggiore via Fiorentino n. 3

Con delibera dell'Assemblea straordinaria possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

 

Art. 3

 

La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050. Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria prima della scadenza del termine.

 

 

 

                                                          TITOLO   II

                                                   Scopo ed oggetto

 

 

Art. 4

 

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso un'attività di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

 

• Attività e servizi di assistenza domiciliare;

 

• Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

 

• Strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;

 

• Servizi e centri di riabilitazione;                                                                                                     

 

• Centri diurni ed altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

 

• Attività di formazione e consulenza;

 

• Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevole e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

 

• Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

 

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque attinenti al medesimo.

 

 

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare ‑In modo permanente o secondo contingenti opportunità ‑ la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

 

 

 

                                                   TITOLO   III

                                                        Soci

 

 

Art. 5

 

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa e cioè nell'ambito della provincia di Foggia.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

 

Art. 6

 

I soci si distinguono in:

a) Soci prestatori ‑ che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

 

b) Soci volontari ‑ che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

 

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

 

Art. 7

 

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione, nella quale dichiari di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

 

a)     Nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta;

b)     I motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

c)      L'entità della quota che si propone di sottoscrivere. Nel caso di persona giuridica, questa dovrà

     indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la

     Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso     .

          l’adesione.

 

Art. 8

 

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 13.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

 

Art. 9

 

I soci sono obbligati:

 a)  Al versamento della quota sottoscritta;

 b)  Ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal Consiglio di amministrazione;         c)   A contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei

      modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di amministrazione.

 

 Art. 10

 

 La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento. Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale.

 

 Art. 11

 

 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c. il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione dì partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso.

 

 

 

 Art. 12

 

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione può escludere il socio che:

a)     venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statuarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione;

b)      senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;

c)      senza preventiva autorizzazione scritta da Consiglio di amministrazione prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa.

 

Art. 13

 

Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma degli art. 8, 10, 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente al Collegio arbitrale oppure alla Autorità Giudiziaria ordinaria.

 Il mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

 Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio arbitrale.

                                                    

 

 

                                                     TITOLO IV

                                            Capitale sociale

 

 

Art. 14

 

Il patrimonio sociale è formato:

a)     da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale di euro 26,00 (ventisei);

b)     dal fondo dì riserva indivisibile.

Il fondo di riserva indivisibile è costituito:

·        dalle eccedenze attive di bilancio;

·        da qualunque altro importo che provenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

 

 Art. 15

 

 Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.       

 

 

 

 

 

 

 

                   TITOLO  V

 

          Bilancio e relazione degli amministratori ‑ destinazione delle eccedenze

                                                 attive di bilancio

 

 

 

Art. 16

 

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

 

Art. 17

 

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori oltre a quanto disposto dall'art. 2429‑bis deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e

della comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

 

Art. 18

 

Nessun utile può essere distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza attiva del

bilancio deve essere integralmente destinata.

a)     almeno il 20% ( venti per cento ) al fondo di riserva ordinaria;

b)       il 3% ( tre per cento ) ai fondi mutualistici di cui alla Legge 31 gennaio 1992 n.59;

c)        il resto a riserva straordinaria o a scopi mutualstici.

 

 

 

 

                                                 TITOLO VI

                                                   Organi sociali

 

 

 Art. 19

 

 Sono organi della Cooperativa:

a)     l'assemblea dei soci,

b)      il Consiglio di amministrazione;.

c)       il Collegio dei sindaci.

 

 

Art. 20

 

L'assemblea ordinaria:

a)     approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;

b)     approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli amministratori;

c)       nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero ed i sindaci;

d)      delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame      dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata due volte l'anno per valutare la relazione del consiglio di amministrazione sugli stadi di attuazione dei programmi di cui al n. 1 del  1 comma, ed in particolare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio.

Quando speciali ragioni lo richiedano l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 2364 del codice civile.

Sia il bilancio con la relazione degli amministratori, sia il programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

 

Art. 21

 

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci, almeno 10 giorni prima dell'adunanza, con raccomandata con ricevuta di ritorno o da consegnare a mano agli stessi che firmeranno per ricevuta.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.                                     ­

In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'assemblea si reputa  regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

 

Art. 22

 

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, l'assemblea per essere valida, deve essere costituita, in prima, quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Per la modifica dell'oggetto sociale è necessario l'intervento di tutti i soci ed il voto favorevole di almeno 4/5 di questi.

 

 

 

 

 

Art. 23

 

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

In caso di malattia o di altro impedimento, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dal altri soci, mediante deleghe scritte.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Non possono essere mandatari né gli amministratori né gli impiegati della società nè i sindaci.

 

Art. 24

 

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione, salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea non elegga altri a presiederla.         

Quando non sia presente il presidente del Consiglio di amministrazione, il

presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario; il segretario può essere anche una persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

 

Art. 25

 

Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) membri eletti dall'assemblea tra i soci.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; durano in carica non più di 3 anni.

I consiglieri non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 del 3° comma c.c., all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento dei danno.

 

Art.26

 

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

 La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali, da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nel casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione.

Nel caso permanga la parità, prevale la parte a cui  afferisce il voto del presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova, se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

 

 

Art. 27

 

il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale,

 

Art. 28

 

il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

 

Art. 29

 

La rappresentanza sociale spetta al presidente ed al vice presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.

 

Art. 30

 

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra non soci.

Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Ai sindaci, stante la finalità sociale, non viene corrisposto alcun compenso.

 

Art. 31

 

Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

 

Art. 32

 

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle assemblee.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di amministrazione , decadono dall'ufficio.

I sindaci devono convocare l'assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

 

 

 

 

                                                               TITOLO VII

                                                       Requisiti mutualistici

 

 

 Art. 33

 

E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci, né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto, sulla base delle indicazioni dell'Assemblea dei Soci, ad altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale o a fini di

pubblica utilità.

 

 

 

 

                                                           TITOLO VIII

                                      Disposizioni generali e finali

 

 

Art. 34

 

La Cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa sociale.

Qualsiasi delibera in tal senso,comporta la sua automatica messa in liquidazione.

 

Art. 35

 

 In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 22, ultimo comma, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci,"stabilendone i poteri.

 

Art. 36

 

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere tra i soci e la Cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, ad eccezione delle controversie che hanno per oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norm e poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi, sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo tra le parti o, in  difetto, dal Presidente del Tribunale.

Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure, irritualmente.

1)       radia "prevenga" adde "pervenga"

2)        radia “di" adde "si' due postille

3)        radia "3 (tre)"  adde "cinque" tre postille

 

 

 

 

Copia Conforme all'originale si rilascia

 per uso   CUI COMPETE

 

Torremaggiore, li 11 marzo 2002

         Notaio de Biase

 

Sito in fase di Costruzione.
Sito della Parrocchia di San Nicola - Spirito Santo Torremaggiore (FG).