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      ALLEGATO
      "A" AL REPERTORIO N. 38136/21308
      
       
        
      
       
                          
               STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE
      
       
        
      
       
                                                                    
      TITOLO I
      
       
                                          
      Denominazione ‑ sede ‑ durata ‑ scopi
      
       
       
      
       
       
      
       
      Art.
      1 
      
       
       
      
       
      E'
      costituita la Cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata
      COOPERATIVA SOCIALE OASI  SOCIETA'
      COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" da ora in poi chiamata
      semplicemente Cooperativa.
      
       
       
      
       
      Art. 2
       
      
       
      La Cooperativa ha sede in Torremaggiore via Fiorentino n. 3
      
       
      Con
      delibera dell'Assemblea straordinaria possono essere istituite sedi
      secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.
      
       
       
      
       
      Art. 3
       
      
       
      La
      durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050. Tale termine
      potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria prima
      della scadenza del termine.
      
       
       
      
       
       
      
       
       
      
       
                                                               
      TITOLO   II
      
       
                                                        
      Scopo ed oggetto
      
       
       
      
       
       
      
       
      Art.
      4
      
       
       
      
       
      La
      Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità
      alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso
      un'attività di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria,
      ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla
      fase terminale della loro esistenza. 
      
       
      In
      relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o
      temporaneamente, in proprio o per conto terzi:
      
       
       
      
       
      •
      Attività e servizi di assistenza domiciliare;
      
       
       
      
       
      •
      Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere
      domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente
      allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
      
       
       
      
       
      •
      Strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché
      servizi integrati per residenze protette;
      
       
       
      
       
      •
      Servizi e centri di riabilitazione;                                                                                                     
      
      
       
       
      
       
      •
      Centri diurni ed altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità
      della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il
      turismo sociale;
      
       
       
      
       
      •
      Attività di formazione e consulenza;
      
       
       
      
       
      •
      Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro
      cui opera, al fine di renderle più consapevole e disponibili
      all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
      
       
       
      
       
      •
      Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a
      favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro
      diritti.
      
       
       
      
       
      La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto
      sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché
      compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute
      necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque
      attinenti al medesimo.
      
       
       
      
       
       
      
       
      Per il raggiungimento degli scopi indicati la
      Cooperativa è altresì impegnata ad integrare ‑In modo permanente o
      secondo contingenti opportunità ‑ la propria attività con quella
      di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre
      organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. 
       
      
       
       
      
       
       
      
       
                     
                                         TITOLO   III
      
       
                                                             
      Soci
      
       
       
      
       
       
      
       
      Art. 5
      
       
       
      
       
      Il numero dei soci è illimitato. Possono essere
      soci coloro che intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività
      sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria
      attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa e
      cioè nell'ambito della provincia di Foggia. 
      La
      responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata
      all'ammontare delle quote sottoscritte.
      
       
       
      
       
      Art. 6
       
      
       
      I
      soci si distinguono in:
      
       
      a)
      Soci prestatori ‑ che prestano la loro attività
      ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
      
       
       
      
       
      b)
      Soci volontari ‑ che prestano la loro attività
      gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.
      
       
       
      
       
      Possono
      altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private, nei cui
      statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle
      cooperative sociali.
      
       
      Ogni
      socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base
      all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.
      
       
       
      
       
      Art. 7
       
      
       
      Chi
      desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di
      amministrazione, nella quale dichiari di obbligarsi all'osservanza di
      questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:
      
       
       
      
       
      a)    
      Nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta; 
      
       
      b)    
      I motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di
      essere iscritto;
      
       
      c)     
      L'entità della quota che si propone di sottoscrivere. Nel caso di
      persona giuridica, questa dovrà 
      
       
          
      indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a
      rappresentarla nei rapporti con la
      
       
          
      Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo
      competente che ha deciso    
      .
      
       
               
      l’adesione.
      
       
       
      
       
      Art. 8
       
      
       
      Sull'accoglimento
      delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di
      amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale
      rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 13.
      
       
      Il
      nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota
      sottoscritta.
      
       
      Non
      adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della
      deliberazione del Consiglio di amministrazione relativa all'accettazione
      della domanda, questa si intende come non avvenuta.
      
       
       
      
       
      Art. 9
       
      
       
      I
      soci sono obbligati:
      
       
       a) 
      Al versamento della quota sottoscritta;
      
       
       b)  Ad osservare
      lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal Consiglio di
      amministrazione;        
      c)   A contribuire
      al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale
      nelle forme e nei 
      
       
            modi stabiliti dall'assemblea e dal
      Consiglio di amministrazione.
      
       
       
      
       
       Art. 10
      
       
       
      
       
       La qualità di socio si perde per morte, recesso ed
      esclusione, nonché per liquidazione o fallimento. Nel caso di perdita
      della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi
      diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale.
      
       
       
      
       
       Art. 11
      
       
       
      
       
       Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c. il recesso è
      consentito al socio che non si trovi più in condizione dì partecipare al
      raggiungimento degli scopi sociali.
      
       
      Spetta al Consiglio
      di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo
      statuto e della legge, legittimano il recesso.
      
       
       
      
       
       
      
       
       
      
       
       Art. 12 
      
       
       
      
       
      Oltre che nei casi
      previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione può escludere il
      socio che:
      
       
      a)    
      venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non
      osservando le disposizioni statuarie e le deliberazioni dell'assemblea e
      del Consiglio di amministrazione;
      
       
      b)    
       senza giustificato
      motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo
      verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota
      sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo
      lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può
      avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempreché il
      socio si mantenga inadempiente; 
      
       
      c)     
      senza preventiva autorizzazione scritta da Consiglio di
      amministrazione prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano
      attività contrastanti con quelli della Cooperativa. 
      
       
       
      
       
      Art. 13
       
      
       
      Le
      deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma degli art. 8,
      10, 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata
      all'interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente al
      Collegio arbitrale oppure alla Autorità Giudiziaria ordinaria.
      
       
       Il
      mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
      comporta l'accettazione della delibera.
      
       
       Nel
      caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa
      sino alla decisione del Collegio arbitrale.
      
       
                                                          
      
      
       
       
      
       
       
      
       
                                                          
      TITOLO IV
      
       
                                                 
      Capitale sociale 
      
       
       
      
       
       
      
       
      Art.
      14 
      
       
       
      
       
      Il patrimonio sociale
      è formato:
      
       
      a)    
      da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale di
      euro 26,00 (ventisei); 
      
       
      b)    
      dal fondo dì riserva indivisibile. 
      
       
      Il
      fondo di riserva indivisibile è costituito: 
      
       
      ·       
      dalle eccedenze attive di
      bilancio;
      
       
      ·       
      da qualunque altro importo
      che provenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per
      contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.
      
       
       
      
       
       Art.
      15
      
       
       
      
       
       Le
      quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o
      ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa
      autorizzazione del Consiglio di amministrazione.       
      
      
       
       
      
       
       
      
       
       
      
       
       
      
       
       
      
       
       
      
       
       
      
       
                      
        TITOLO  V
      
       
       
      
       
        
             Bilancio e relazione
      degli amministratori ‑ destinazione delle eccedenze
      
       
                                                      
      attive di bilancio
      
       
       
      
       
       
      
       
       
      
       
      Art. 16
      
       
       
      
       
      L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni
      anno.
      
       
       
      
       
      Art. 17
       
      
       
      Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla
      compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento
      della gestione sociale.
      
       
      La relazione degli amministratori oltre a quanto disposto dall'art.
      2429‑bis deve illustrare l'andamento dell'attività della
      Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai
      benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa
      opera, dei soci, di persone non socie e
      
       
      della comunità tutta.
      
       
      La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla
      pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità
      enunciate statutariamente. 
      
       
       
      
       
      Art. 18
       
      
       
      Nessun utile può essere distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza
      attiva del
      
       
      bilancio deve essere integralmente destinata.
      
       
      a)    
      almeno il 20% ( venti per cento ) al fondo di riserva ordinaria;
      
       
      b)    
        il 3% ( tre per
      cento ) ai fondi mutualistici di cui alla Legge 31 gennaio 1992 n.59;
      
       
      c)     
        il resto a
      riserva straordinaria o a scopi mutualstici.
      
       
       
      
       
       
      
       
       
      
       
       
      
       
                                                      
      TITOLO VI
      
       
        
                                                      Organi
      sociali 
      
       
       
      
       
       
      
       
       Art.
      19
      
       
       
      
       
       Sono organi della Cooperativa: 
      
       
      a)    
      l'assemblea dei soci,
      
       
      b)    
       il Consiglio di
      amministrazione;.
      
       
      c)     
       il Collegio dei
      sindaci. 
      
       
       
      
       
       
      
       
      Art. 20
       
      
       
      L'assemblea
      ordinaria: 
      
       
      a)    
      approva i programmi pluriennali ed il programma annuale
      dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
      
       
      b)    
      approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e
      relazione degli amministratori; 
      
       
      c)     
       nomina gli
      amministratori, previa determinazione del loro numero ed i sindaci; 
      
       
      d)    
       delibera
      sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti
      attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame      dagli amministratori, nonché sulla
      responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì
      impartire direttive di gestione agli amministratori.
      
       
      L'assemblea
      ordinaria deve essere convocata due volte l'anno per valutare la relazione
      del consiglio di amministrazione sugli stadi di attuazione dei programmi
      di cui al n. 1 del  1 comma,
      ed in particolare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale
      per deliberare sul relativo bilancio.
      
       
      Quando
      speciali ragioni lo richiedano l'assemblea per l'approvazione del bilancio
      può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ai
      sensi dell'art. 2364 del codice civile.
      
       
      Sia
      il bilancio con la relazione degli amministratori, sia il programma
      annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci
      giorni prima della data dell'assemblea.
      
       
      L'assemblea
      straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché
      sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione
      ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.
      
       
       
      
       
      Art. 21
       
      
       
      La
      convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve
      essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da
      affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a
      tutti i soci, almeno 10 giorni prima dell'adunanza, con raccomandata con
      ricevuta di ritorno o da consegnare a mano agli stessi che firmeranno per
      ricevuta.
      
       
      Nell'avviso
      suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione,
      che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.                                    
      
      
       
      In
      mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'assemblea si reputa 
      regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti
      i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori
      e tutti i sindaci effettivi.
      
       
      Verificandosi
      tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione
      degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
      
       
       
      
       
      Art. 22
       
      
       
      L'assemblea,
      tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando
      sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in
      seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o
      rappresentati nelle adunanze.
      
       
      Quando
      si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa,
      l'assemblea per essere valida, deve essere costituita, in prima, quanto in
      seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni
      relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la
      maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.
      
       
      Per
      la modifica dell'oggetto sociale è necessario l'intervento di tutti i
      soci ed il voto favorevole di almeno 4/5 di questi.
      
       
       
      
       
       
      
       
       
      
       
       
      
       
       
      
       
      Art. 23
       
      
       
      Nell'assemblea
      hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel
      libro dei soci.
      
       
      Ciascun
      socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.
      
       
      In
      caso di malattia o di altro impedimento, i soci possono farsi
      rappresentare nell'assemblea soltanto dal altri soci, mediante deleghe
      scritte.
      
       
      Le
      deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere
      conservate dalla società.
      
       
      Ciascun
      socio non può rappresentare più di un socio.
      
       
      Non
      possono essere mandatari né gli amministratori né gli impiegati della
      società nè i sindaci. 
      
       
       
      
       
      Art.
      24
      
       
       
      
       
      L'assemblea,
      tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del
      Consiglio di amministrazione, salvo che, su richiesta di almeno cinque
      soci, l'assemblea non elegga altri a presiederla.         
      
      
       
      Quando non sia presente il presidente del Consiglio di amministrazione,
      il
      
       
      presidente è eletto dall'assemblea.
      
       
      L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del
      segretario; il segretario può essere anche una persona non socia.
      
       
      Le votazioni sono sempre palesi.
      
       
      Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente,
      dal segretario; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere
      redatto dal notaio.
      
       
       
      
       
      Art. 25
       
      
       
      Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) membri eletti
      dall'assemblea tra i soci.
      
       
      Gli
      amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; durano in carica non
      più di 3 anni.
      
       
      I
      consiglieri non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il
      rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio
      delle loro mansioni.
      
       
      Gli
      amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa
      approvazione di una mozione di sfiducia motivata. 
      
       
      In
      deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 del 3° comma c.c.,
      all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento dei
      danno.
      
       
       
      
       
      Art.26
      
       
       
      
       
      Il
      consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte
      che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un
      terzo dei consiglieri.
      
       
       La
      convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali, da spedirsi o da
      recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nel casi di
      urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati
      almeno un giorno prima della riunione.
      
       
      Le
      adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli
      amministratori in carica.
      
       
      Le
      deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
      
       
      Le
      votazioni sono sempre palesi.
      
       
      A
      parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una
      nuova votazione. 
      
       
      Nel
      caso permanga la parità, prevale la parte a cui  afferisce il voto del presidente.
      
       
      Le
      copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova, se firmati dal
      presidente e dal segretario.
      
       
      L'amministratore
      che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto
      ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.
      
       
       
      
       
       
      
       
      Art. 27
       
      
       
      il
      Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la
      gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di
      sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni
      per l'attuazione dell'oggetto sociale,
      
       
       
      
       
      Art. 28
       
      
       
      il Consiglio di amministrazione può delegare parte
      delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri
      determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi. 
       
      
       
      Art. 29
       
      
       
      La
      rappresentanza sociale spetta al presidente ed al vice presidente in caso
      di sua assenza o impedimento.
      
       
      Il
      Consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più
      amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la
      rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia
      congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.
      
       
       
      
       
      Art. 30
       
      
       
      Il
      collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti,
      eletti dall'assemblea anche tra non soci.
      Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
      
       
      Ai
      sindaci, stante la finalità sociale, non viene corrisposto alcun
      compenso. 
      
       
       
      
       
      Art. 31
       
      
       
      Il
      Collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila
      sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare
      tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del
      conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture
      contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la
      valutazione del patrimonio sociale.
      
       
      Il
      Collegio sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza
      di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o
      ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.
      
       
      I
      sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti
      di ispezione e di controllo.
      
       
      Il
      Collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie
      sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
      
       
      Degli
      accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali. 
      
       
       
      
       
      Art. 32
       
      
       
      I
      sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e
      delle assemblee.
      
       
      I
      sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e
      durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di
      amministrazione , decadono dall'ufficio.
      
       
      I
      sindaci devono convocare l'assemblea ed esigere le pubblicazioni
      prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.
      
       
       
      
       
       
      
       
       
      
       
       
      
       
                                                                    
      TITOLO VII
                                                            
      Requisiti mutualistici
      
       
       
      
       
       
      
       
       Art.
      33 
      
       
       
      
       
      E' vietata la
      distribuzione di dividendi ai soci.
      
       
      Le riserve sociali
      non sono ripartibili fra i soci, né durante la vita sociale né in
      occasione dello scioglimento della Cooperativa. 
      
       
      In caso di
      scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto
      soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci,
      deve essere devoluto, sulla base delle indicazioni dell'Assemblea dei Soci, ad altre
      organizzazioni non lucrative, di utilità sociale o a fini di
      
       
      pubblica
      utilità.
      
       
       
      
       
       
      
       
       
      
       
       
      
       
                                                                
      TITOLO
      VIII
      
       
                                           
      Disposizioni generali e finali 
      
       
       
      
       
       
      
       
      Art.
      34 
      
       
       
      
       
      La Cooperativa non può
      modificare la propria natura di Cooperativa sociale. 
      
       
      Qualsiasi delibera in
      tal senso,comporta la sua automatica messa in liquidazione. 
      
       
       
      
       
      Art. 35
      
       
       
      
       
       In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea con la
      maggioranza stabilita dall'art. 22, ultimo comma, nomina uno o più
      liquidatori, preferibilmente tra i soci,"stabilendone i poteri. 
      
       
       
      
       
      Art. 36
      
      
       
       
      
       
      Ogni eventuale
      controversia che avesse a sorgere tra i soci e la Cooperativa, oppure fra
      i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, ad
      eccezione delle controversie che hanno per oggetto interessi della società
      o che concernono la violazione di norm e poste a tutela dell'interesse
      collettivo dei soci o dei terzi, sarà decisa da un collegio di tre
      arbitri nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo tra le
      parti o, in  difetto, dal Presidente del Tribunale. 
      
       
      Il collegio arbitrale
      funzionerà con poteri di amichevole compositore e giudicherà
      inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure, irritualmente. 
      
       
      1)      
      radia "prevenga" adde "pervenga" 
      
       
      2)      
       radia
      “di" adde "si' due postille
      
       
      3)      
       radia
      "3 (tre)"  adde
      "cinque" tre postille
      
       
       
      
       
       
      
       
       
      
       
       
      
       
      Copia Conforme
      all'originale si rilascia
      
       
       per
      uso   CUI COMPETE
      
       
       
      
       
      Torremaggiore, li 11
      marzo 2002
      
       
               Notaio de Biase
      
       
       
      
      
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