ALLEGATO
"A" AL REPERTORIO N. 38136/21308
STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE
TITOLO I
Denominazione ‑ sede ‑ durata ‑ scopi
Art.
1
E'
costituita la Cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata
COOPERATIVA SOCIALE OASI SOCIETA'
COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" da ora in poi chiamata
semplicemente Cooperativa.
Art. 2
La Cooperativa ha sede in Torremaggiore via Fiorentino n. 3
Con
delibera dell'Assemblea straordinaria possono essere istituite sedi
secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.
Art. 3
La
durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050. Tale termine
potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria prima
della scadenza del termine.
TITOLO II
Scopo ed oggetto
Art.
4
La
Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità
alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso
un'attività di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria,
ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla
fase terminale della loro esistenza.
In
relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o
temporaneamente, in proprio o per conto terzi:
•
Attività e servizi di assistenza domiciliare;
•
Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere
domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente
allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
•
Strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché
servizi integrati per residenze protette;
•
Servizi e centri di riabilitazione;
•
Centri diurni ed altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità
della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il
turismo sociale;
•
Attività di formazione e consulenza;
•
Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro
cui opera, al fine di renderle più consapevole e disponibili
all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
•
Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a
favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro
diritti.
La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto
sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché
compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute
necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque
attinenti al medesimo.
Per il raggiungimento degli scopi indicati la
Cooperativa è altresì impegnata ad integrare ‑In modo permanente o
secondo contingenti opportunità ‑ la propria attività con quella
di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre
organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.
TITOLO III
Soci
Art. 5
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere
soci coloro che intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività
sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria
attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa e
cioè nell'ambito della provincia di Foggia.
La
responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata
all'ammontare delle quote sottoscritte.
Art. 6
I
soci si distinguono in:
a)
Soci prestatori ‑ che prestano la loro attività
ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
b)
Soci volontari ‑ che prestano la loro attività
gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.
Possono
altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private, nei cui
statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle
cooperative sociali.
Ogni
socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base
all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.
Art. 7
Chi
desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di
amministrazione, nella quale dichiari di obbligarsi all'osservanza di
questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:
a)
Nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta;
b)
I motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di
essere iscritto;
c)
L'entità della quota che si propone di sottoscrivere. Nel caso di
persona giuridica, questa dovrà
indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a
rappresentarla nei rapporti con la
Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo
competente che ha deciso
.
l’adesione.
Art. 8
Sull'accoglimento
delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di
amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale
rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 13.
Il
nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota
sottoscritta.
Non
adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della
deliberazione del Consiglio di amministrazione relativa all'accettazione
della domanda, questa si intende come non avvenuta.
Art. 9
I
soci sono obbligati:
a)
Al versamento della quota sottoscritta;
b) Ad osservare
lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal Consiglio di
amministrazione;
c) A contribuire
al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale
nelle forme e nei
modi stabiliti dall'assemblea e dal
Consiglio di amministrazione.
Art. 10
La qualità di socio si perde per morte, recesso ed
esclusione, nonché per liquidazione o fallimento. Nel caso di perdita
della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi
diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale.
Art. 11
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c. il recesso è
consentito al socio che non si trovi più in condizione dì partecipare al
raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al Consiglio
di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo
statuto e della legge, legittimano il recesso.
Art. 12
Oltre che nei casi
previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione può escludere il
socio che:
a)
venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non
osservando le disposizioni statuarie e le deliberazioni dell'assemblea e
del Consiglio di amministrazione;
b)
senza giustificato
motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo
verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota
sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo
lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può
avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempreché il
socio si mantenga inadempiente;
c)
senza preventiva autorizzazione scritta da Consiglio di
amministrazione prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano
attività contrastanti con quelli della Cooperativa.
Art. 13
Le
deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma degli art. 8,
10, 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata
all'interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente al
Collegio arbitrale oppure alla Autorità Giudiziaria ordinaria.
Il
mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
comporta l'accettazione della delibera.
Nel
caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa
sino alla decisione del Collegio arbitrale.
TITOLO IV
Capitale sociale
Art.
14
Il patrimonio sociale
è formato:
a)
da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale di
euro 26,00 (ventisei);
b)
dal fondo dì riserva indivisibile.
Il
fondo di riserva indivisibile è costituito:
·
dalle eccedenze attive di
bilancio;
·
da qualunque altro importo
che provenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per
contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.
Art.
15
Le
quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o
ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa
autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
TITOLO V
Bilancio e relazione
degli amministratori ‑ destinazione delle eccedenze
attive di bilancio
Art. 16
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni
anno.
Art. 17
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla
compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento
della gestione sociale.
La relazione degli amministratori oltre a quanto disposto dall'art.
2429‑bis deve illustrare l'andamento dell'attività della
Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai
benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa
opera, dei soci, di persone non socie e
della comunità tutta.
La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla
pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità
enunciate statutariamente.
Art. 18
Nessun utile può essere distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza
attiva del
bilancio deve essere integralmente destinata.
a)
almeno il 20% ( venti per cento ) al fondo di riserva ordinaria;
b)
il 3% ( tre per
cento ) ai fondi mutualistici di cui alla Legge 31 gennaio 1992 n.59;
c)
il resto a
riserva straordinaria o a scopi mutualstici.
TITOLO VI
Organi
sociali
Art.
19
Sono organi della Cooperativa:
a)
l'assemblea dei soci,
b)
il Consiglio di
amministrazione;.
c)
il Collegio dei
sindaci.
Art. 20
L'assemblea
ordinaria:
a)
approva i programmi pluriennali ed il programma annuale
dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
b)
approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e
relazione degli amministratori;
c)
nomina gli
amministratori, previa determinazione del loro numero ed i sindaci;
d)
delibera
sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti
attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla
responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì
impartire direttive di gestione agli amministratori.
L'assemblea
ordinaria deve essere convocata due volte l'anno per valutare la relazione
del consiglio di amministrazione sugli stadi di attuazione dei programmi
di cui al n. 1 del 1 comma,
ed in particolare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale
per deliberare sul relativo bilancio.
Quando
speciali ragioni lo richiedano l'assemblea per l'approvazione del bilancio
può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ai
sensi dell'art. 2364 del codice civile.
Sia
il bilancio con la relazione degli amministratori, sia il programma
annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci
giorni prima della data dell'assemblea.
L'assemblea
straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché
sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione
ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.
Art. 21
La
convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve
essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da
affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a
tutti i soci, almeno 10 giorni prima dell'adunanza, con raccomandata con
ricevuta di ritorno o da consegnare a mano agli stessi che firmeranno per
ricevuta.
Nell'avviso
suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione,
che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.
In
mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'assemblea si reputa
regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti
i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori
e tutti i sindaci effettivi.
Verificandosi
tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione
degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Art. 22
L'assemblea,
tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando
sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o
rappresentati nelle adunanze.
Quando
si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa,
l'assemblea per essere valida, deve essere costituita, in prima, quanto in
seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni
relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la
maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.
Per
la modifica dell'oggetto sociale è necessario l'intervento di tutti i
soci ed il voto favorevole di almeno 4/5 di questi.
Art. 23
Nell'assemblea
hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel
libro dei soci.
Ciascun
socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.
In
caso di malattia o di altro impedimento, i soci possono farsi
rappresentare nell'assemblea soltanto dal altri soci, mediante deleghe
scritte.
Le
deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere
conservate dalla società.
Ciascun
socio non può rappresentare più di un socio.
Non
possono essere mandatari né gli amministratori né gli impiegati della
società nè i sindaci.
Art.
24
L'assemblea,
tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del
Consiglio di amministrazione, salvo che, su richiesta di almeno cinque
soci, l'assemblea non elegga altri a presiederla.
Quando non sia presente il presidente del Consiglio di amministrazione,
il
presidente è eletto dall'assemblea.
L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del
segretario; il segretario può essere anche una persona non socia.
Le votazioni sono sempre palesi.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente,
dal segretario; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere
redatto dal notaio.
Art. 25
Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) membri eletti
dall'assemblea tra i soci.
Gli
amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; durano in carica non
più di 3 anni.
I
consiglieri non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il
rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio
delle loro mansioni.
Gli
amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa
approvazione di una mozione di sfiducia motivata.
In
deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 del 3° comma c.c.,
all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento dei
danno.
Art.26
Il
consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte
che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un
terzo dei consiglieri.
La
convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali, da spedirsi o da
recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nel casi di
urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati
almeno un giorno prima della riunione.
Le
adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli
amministratori in carica.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Le
votazioni sono sempre palesi.
A
parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una
nuova votazione.
Nel
caso permanga la parità, prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.
Le
copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova, se firmati dal
presidente e dal segretario.
L'amministratore
che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto
ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.
Art. 27
il
Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di
sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni
per l'attuazione dell'oggetto sociale,
Art. 28
il Consiglio di amministrazione può delegare parte
delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri
determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.
Art. 29
La
rappresentanza sociale spetta al presidente ed al vice presidente in caso
di sua assenza o impedimento.
Il
Consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più
amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la
rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia
congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.
Art. 30
Il
collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti,
eletti dall'assemblea anche tra non soci.
Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
Ai
sindaci, stante la finalità sociale, non viene corrisposto alcun
compenso.
Art. 31
Il
Collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila
sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare
tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del
conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la
valutazione del patrimonio sociale.
Il
Collegio sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza
di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o
ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.
I
sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti
di ispezione e di controllo.
Il
Collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
Degli
accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.
Art. 32
I
sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e
delle assemblee.
I
sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e
durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di
amministrazione , decadono dall'ufficio.
I
sindaci devono convocare l'assemblea ed esigere le pubblicazioni
prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.
TITOLO VII
Requisiti mutualistici
Art.
33
E' vietata la
distribuzione di dividendi ai soci.
Le riserve sociali
non sono ripartibili fra i soci, né durante la vita sociale né in
occasione dello scioglimento della Cooperativa.
In caso di
scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto
soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci,
deve essere devoluto, sulla base delle indicazioni dell'Assemblea dei Soci, ad altre
organizzazioni non lucrative, di utilità sociale o a fini di
pubblica
utilità.
TITOLO
VIII
Disposizioni generali e finali
Art.
34
La Cooperativa non può
modificare la propria natura di Cooperativa sociale.
Qualsiasi delibera in
tal senso,comporta la sua automatica messa in liquidazione.
Art. 35
In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea con la
maggioranza stabilita dall'art. 22, ultimo comma, nomina uno o più
liquidatori, preferibilmente tra i soci,"stabilendone i poteri.
Art. 36
Ogni eventuale
controversia che avesse a sorgere tra i soci e la Cooperativa, oppure fra
i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, ad
eccezione delle controversie che hanno per oggetto interessi della società
o che concernono la violazione di norm e poste a tutela dell'interesse
collettivo dei soci o dei terzi, sarà decisa da un collegio di tre
arbitri nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo tra le
parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale.
Il collegio arbitrale
funzionerà con poteri di amichevole compositore e giudicherà
inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure, irritualmente.
1)
radia "prevenga" adde "pervenga"
2)
radia
“di" adde "si' due postille
3)
radia
"3 (tre)" adde
"cinque" tre postille
Copia Conforme
all'originale si rilascia
per
uso CUI COMPETE
Torremaggiore, li 11
marzo 2002
Notaio de Biase
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